Cosa prevede l’ambulatorio di Medicina del Lavoro
La medicina del lavoro attraverso lo studio di materie come l’ergonomia, lo stress correlato e altri aspetti lavorativi, è rivolta a tutelare il lavoratore che viene esposto ad esempio a diversi rischi quali:
- agenti chimici
- agenti fisici, quali rumore, vibrazioni e microclima
- agenti biologici quali batteri, virus, parassiti
- l’utilizzo dei videoterminali.
- fattori di rischio psicosociali.
Gli obiettivi principali della Medicina del Lavoro sono:
- il mantenimento e la promozione della salute e della capacità lavorativa;
- il miglioramento dell’ambiente di lavoro e del lavoro stesso per renderli compatibili ad esigenze di sicurezza e di salute;
- lo sviluppo di una organizzazione e di una cultura del lavoro che vada nella direzione della salute e della sicurezza, creando allo stesso tempo un clima positivo tale da migliorare la produttività aziendale.
Quando la medicina del lavoro è un obbligo per l’azienda
Vi sono casi specifici legati ai rischi a cui sono esposti i lavoratori che impongono ai Datori di lavoro di avvalersi di un Medico Competente specialista in medicina del lavoro.
Ogni Datore di lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/08, dopo aver valutato nel DVR i rischi ai quali sono esposti i lavoratori della sua azienda, nomina il medico competente.
Questi, dopo essere stato nominato, visiona e valuta il documento di valutazione dei rischi, predisponendo il relativo piano di sorveglianza sanitaria aziendale.
Che visite comprende la sorveglianza sanitaria?
Il Testo Unico all’articolo 41 del D.Lgs 81/08, comma 2, le visite che rientrano nel Piano di sorveglianza sanitaria sono:
- La visita medica preventiva, necessaria per verificare l’assenza di problemi di salute nel lavoratore o eventuali controindicazioni che impedirebbero il normale svolgimento della sua attività lavorativa;
- La visita medica periodica, con il fine di monitorare la salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.
Le visite mediche di controllo hanno cadenza generalmente annuale, salvo i casi in cui la legge predispone diversamente.
La periodicità inoltre può essere modificata dal medico competente, in funzione del rischio lavoro-correlato.
- Visita medica richiesta dal dipendente, e su conferma del medico competente, che avrà il compito di verificare che essa sia collegata al rischio lavorativo o a un eventuale peggioramento delle condizioni di salute causato dallo svolgimento della mansione;
- Visite mediche disposte al cambio di mansione del lavoratore;
- Visite mediche prima della ripresa del lavoro, nei casi indicati dalla legge, a seguito di assenza superiore ai 60 giorni continuativi;
- Visite mediche al termine del rapporto di lavoro, quando previsto dalla legge.
Quali esami si svolgono di prassi
- Audiometria o esame audiometrico,
- la Spirometria,
- l’Elettrocardiogramma
- la Valutazione morfo-funzionale del rachide.
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